RCA, dal 2012 evasori stanati con autovelox

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    ROMA - Giro di vite sulle strade italiane per i 'furbetti' che viaggiano senza assicurazione Rc Auto. Grazie ad una modifica al Codice della strada introdotta dalla Legge di Stabilita', a partire dal primo gennaio 2012 i dispositivi automatici per il controllo della velocita', come autovelox e tutor, o del traffico, come le ZTL, forniranno alle forze dell'ordine anche altre informazioni utili che permetteranno di sapere se i veicoli sono coperti dalla polizza assicurativa.
    In sostanza, i dati e le targhe rilevati dai dispositivi automatici dal prossimo anno verranno incrociati con i data base delle compagnie assicurative e la 'fotografia' scattata da tali dispositivi varra' come mezzo di prova. Cio' consentira' alle forze dell'ordine di invitare il proprietario del mezzo ad esibire il tagliando dell'assicurazione, oppure ad infliggergli le sanzioni già previste per chi viaggia sprovvisto di polizza Rc Auto.
    L'articolo del Codice della Strada modificato e' il 193 a cui nella nuova versione sono stati aggiunti tre commi: il 4-ter sull'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo che ''puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale''; il 4-quater, in cui si precisa che ''qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8''; e infine il 4-quinquies secondo il quale ''la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature elettroniche, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, numero 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada''.
     
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